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Cronaca

Movida a Giovinazzo, c'è l'ordinanza: stop alla musica dall'01.00

Ecco cosa prevede il provvedimento che ha l'obiettivo di contenere le emissioni sonore dei locali

Entra nel vivo l'agosto giovinazzese e il Comune regolamenta gli orari per le emissioni sonore nei luoghi della movida. È entrata in vigore, infatti, oggi l'ordinanza n. 40 del sindaco Tommaso Depalma che disciplina gli orari di utilizzo delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei locali e luoghi dove vengono svolti pubblici spettacoli.

Un'ordinanza contingibile e urgente che tiene conto «della vocazione turistica di Giovinazzo e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative», nel rispetto delle regole di civile convivenza, oltre che di sicurezza e prevenzione. Per questo Palazzo di Città ha adottato una disposizione volta ad omogeneizzare gli orari delle emissioni sonore nei pubblici esercizi e durante le attività e gli eventi pubblici all'aperto.

Le prescrizioni, che saranno valide fino al 6 settembre, prevedono che «la diffusione della musica nei pubblici esercizi e per le manifestazioni dovrà cessare alle ore 01.00». I controlli saranno effettuati dal personale del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, dalla Polizia Locale e dai Carabinieri: «Il titolare/responsabile di un esercizio/evento che protrae l'orario di emissioni sonore oltre le ore 01.00 è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro».

Inoltre ai titolari degli esercizi e degli eventi, ove utilizzino impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di «predisporre la documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico iscritto all'Albo dei tecnici fonometrici, per gli esercizi di attività ricreative, culturali, di spettacolo e stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora». Insomma, le limitazioni alle emissioni sonore devono essere certificate. In alternativa si può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I valori massimi di emissione sono quelli prescritti dalla legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002. «Il mancato rispetto dei valori limite di emissione dovrà essere accertato da tecnici dell'Arpa Puglia, qualora giungano esposti da soggetti che denuncino emissioni sonore eccedenti i limiti. Qualora le emissioni sonore siano di entità tale da arrecare turbativa a una pluralità di persone residenti nelle vicinanze dell'esercizio, sarà applicabile la violazione prescritta dalla vigente normativa».

Infine «ove si accerti il superamento dei limiti di emissione acustica - che nelle ore notturne non possono superare i 55 decibel -, ovvero si concreti il disturbo alla quiete pubblica, sarà disposto il divieto assoluto di far uso degli impianti di diffusione sonora fino all'adozione delle misure necessarie per contenere le emissioni entro i limiti consentiti».
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